
SuperEcoBonus 110% – Vediamo come funziona….
Il Decreto di Maggio (D.L. Rilancio), tra i vari interventi, ha introdotto anche il SuperEcoBonus 110% per alcune categorie di interventi di efficientamento energetico, vediamo quali:
A) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione SuperEcoBonus 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per unità immobiliari che compone l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
B) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
Essi devono avere un’efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione SuperEcoBonus 110% di cui alla presente lettera è calcolata su una spesa massima di euro 30.000 per unità immobiliari che compone l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
C) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
Sono inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Altre condizioni da rispettare
Il Decreto Rilancio SuperEcoBonus 110% introduce inoltre l’obbligo di migliorare di due classi energetiche l’edificio oggetto di intervento o di raggiungere “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)”
Altra sostanziale limitazione per accedere al SuperEcoBonus è l’applicabilità esclusiva alle Persone Fisiche.
In questo modo sono tagliati fuori tutti gli interventi su immobili di proprietà di soggetti diversi (Imprese, Commercianti, Industria, solo per citarne alcuni) e che svolgano interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, escludendo di fatto il comparto immobiliare delle seconde case.
In conclusione e per riassumere il nuovo SuperEcoBonus 110% non trova applicazione diretta per i singoli interventi, ad esclusione della sostituzione di impianti termici con nuovi dotati di sistemi in Pompa di Calore o dei sistemi Ibridi.
Quindi tutti i singoli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, (vedi elenco completo) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente, potranno accedere all’aliquota del 110% solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati ai punti A, B e C.
Dovremo comunque attendere l’emanazione dei decreti attuativi che specificheranno i requisiti tecnici minimi per poter accedere al nuovo bonus.
Lo Staff di www.eco-bonus.it