
Quando la ristrutturazione di un immobile è “profonda” non tutti gli interventi generalmente agevolati dall’Ecobonus possono godere della piena detraibilità. Partiamo dall’inizio: quali sono le ristrutturazioni “profonde”? Sono quelle in cui gli edifici vengono demoliti e ricostruiti. S’intendono anche gli interventi di ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile di almeno 1000 mq. Entra così in gioco l’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 il quale afferma: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% (a partire dal 2017) sia dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria che per il riscaldamento degli ambienti. Il comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2011 aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente Decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. Insomma, è ammissibile all’Ecobonus solo la parte di spesa per l’impianto che produce la quota di energia termica che eccede il vincolo cogente sopra identificato.