Qualifica FER

Qualifica FER

La qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore, più conosciuta come “Qualifica FER”, è un obbligo introdotto dal D.Lgs. 28/2011 (attuazione della Direttiva 2009/28/CE).

I soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37. Le lettere a) b) c) e d) indicano i requisiti tecnico-professionali:

  • la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea;
  • la lettera b) si riferisce ai diplomati;
  • la lettera c) ai soggetti in possesso del titolo di formazione professionale;
  • la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato.

Chi intraprende l’attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che a partire dal 4 agosto 2013 abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera c) del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione. La durata minima del percorso di formazione è di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore (di cui almeno 20 ore di pratica) per i moduli specifici. Al termine del corso è prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi precisato, con la Circolare 0020733 del 6 febbraio 2014 che a partire dal 4 agosto 2013, che per avere la “Qualifica FER” non basta l’esperienza raggiunta negli anni sul campo, ma è necessaria la frequenza di un corso di formazione. L’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione è scattato a partire dal 31 ottobre 2013 (data poi prorogata al 31 dicembre 2016 dal D.L. 30 dicembre 2015 n° 210). L’obbligo del corso non si applica, invece, ai soggetti che sono diventati installatori prima del 4 agosto 2013 (data aggiornata poi al 31 dicembre 2016).

L’aggiornamento della “Qualifica FER” conseguita è obbligatorio ogni 3 anni, a norma del comma 1 lettera f) dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n° 28. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualifica di cui all’articolo 15 comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono dal 31 dicembre 2019. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore, la frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

 

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REFERENTE: ING. MICALI STEFANO

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