
Procedure e modalità delle verifiche ENEA per interventi di efficienza energetica
L’11 Settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 211) il Decreto 11 Maggio 2018 che individua le procedure e le modalità di esecuzione delle verifiche condotte da ENEA in merito agli interventi di efficienza energetica che hanno avuto accesso agli incentivi fiscali previsti dalle vigenti normative.
Il Decreto di divide in 7 articoli, vediamo in dettaglio di cosa si tratta:
Articolo 1 – Oggetto
Il decreto chiarisce che i controlli saranno effettuati con due modalità: controllo documentale oppure controllo sul posto.
Articolo 2 – Programma e criteri di selezione interventi
Entro il 30 giugno di ciascun anno, ENEA elabora e sottopone al Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il campione e’ definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell’anno precedente. L’Ente tiene conto, in particolare, di quelle istanze che soddisfano uno o piu’ dei seguenti criteri:
a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
b) istanze che presentano la spesa piu’ elevata;
c) istanze che presentano criticita’ in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Articolo 3 – Avvio procedura
Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione mediante posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo in questione è quello che il soggetto beneficiario ha indicato all’atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14,comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
La documentazione e’ sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e’ prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformita’ rilasciata dall’installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.
Articolo 4 – Accertamenti documentali ed in situ
L’ENEA, ricevuta la documentazione di cui all’art. 3, procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento e, nel termine di novanta giorni, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.
L’accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto e altresi’ a fronte dell’indisponibilita’ a fornire la documentazione richiesta. L’ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato.
L’avvio del procedimento mediante sopralluogo e’ comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.
A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo puo’ essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.
Articolo 5 – Attività complementari
ENEA curerà la realizzazione di un portale web dedicato che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica nonche’ il monitoraggio dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni utili agli eventuali adeguamenti normativi.
Articolo 6 – Redicontazioni
Informazioni interne relative al rapporto ENEA – Agenzia delle Entrate – MISE
Articolo 7 – Disposizioni finali
Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana