Nuovi chiarimenti per gli interventi con data compresa tra l’11 novembre ed il 31 dicembre 2021

Nuovi chiarimenti per gli interventi con data compresa tra l’11 novembre ed il 31 dicembre 2021

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che ricordiamo ha assorbito le regole introdotte dal decreto antifrode (DL 157/2021), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le misure antifrode (e gli esoneri) trovino applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse a decorrere dal 3 gennaio 2022.

 

Quindi, nel caso di intervento in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, che prevede lo sconto in fattura o la cessione del credito, eseguito o con data fattura o data pagamento nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021,  non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 3° gennaio 2022.

 

La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate sarà aggiornata e nuovamente funzionante a partire dal 4 febbraio 2022.

 

Ricordiamo inoltre che il termine ultimo per l’invio della predetta comunicazione per gli interventi eseguiti nel 2021 è il 16 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe, come avvenuto lo scorso anno in cui la data ultima diventò il 30 aprile 2021).

 

Buon lavoro, lo staff di Systech Italia – eco-bonus.it

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