Legge 10/1991 (Relazione Tecnica del Sistema Edificio-Impianto)

Legge 10/1991 (Relazione Tecnica del Sistema Edificio-Impianto)

Quando si decide di intervenire su un immobile dal punto di vista strutturale o nel momento in cui si desidera iniziare i lavori per la costruzione di un nuovo edificio, è necessario che permessi e autorizzazioni siano rilasciate per tempo dagli organi preposti. Un documento che risulta molto importante per avere il via libera in merito ai lavori è senza dubbio la Relazione Legge 10, una sorta di espressione dei modi e dei metodi coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell’opera in questione. Si tratta di un documento capace di presentare e di spiegare la tipologia di interventi che verranno eseguiti durante un’opera edilizia di costruzione, rifacimento o ristrutturazione di un immobile. L’intervento potrebbe riguardare anche la parte relativa all’impiantistica. Trattandosi di una relazione, il termine fa chiaro riferimento ad uno studio ben preciso che dovrebbe essere eseguito, ovvero ad un’analisi approfondita di tutto ciò che ha condotto alla formulazione del progetto previsto. Infatti devono essere specificatamente riportati i calcoli relativi al progetto stesso e tutte le verifiche effettuate, al fine di dimostrare che sono state rispettate tutte le indicazioni riportate nella stessa normativa e in quelle affini di richiamo.

 

In merito alla Relazione Legge 10 è possibile far capo ai seguenti riferimenti normativi:

  1. Legge n. 10/1991, art. 28;
  2. D. Lgs 192/2005, art. 8;
  3. D.M. 26/06/2015 nella parte riguardante i requisiti minimi espressi nello specifico nel primo allegato;
  4. D.P.R. 380/2001, art. 125.

 

Quando è obbligatorio redigere la Legge 10?

  • Nuova costruzione di edifici;
  • Opere di abbattimento, demolizione e successiva ricostruzione;
  • Interventi mirati ad incrementare la volumetria di un edificio già costruito, nella misura superiore al 15% o comunque riguardanti volumi superiori a 500 metri cubi;
  • Interventi importanti che interessano ristrutturazioni di primo e di secondo livello;
  • Riqualificazione e ridefinizione della classe energetica della casa, con anche ammodernamento strutturale degli impianti termici già presenti all’interno dell’immobile (lavori di ristrutturazione con finalità di riqualificazione della classe energetica, che interessano manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, riqualificazione o risanamento);
  • Installazione di nuovi impianti;
  • Sostituzione di generatori di calore, solo nel caso in cui il nuovo generatore superi la potenza limite stabilita nel Regolamento Ministero Sviluppo Economico 37/2008, dove al comma quinto esprime il dato relativo al valore. Altro caso di obbligo di presentazione della Relazione è quando viene installato un impianto che funziona con un combustibile diverso dal precedente.

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