
IVA agevolata 10% sui beni significativi
La recente Legge di Bilancio 2018 ha “chiarito”, tramite il comma 19, alcuni aspetti legati alla corretta applicazione dell’IVA per gli interventi, in manutenzione ordinaria e straordinaria, dove ci sia la fornitura e posa in opera (prestazioni di servizi) di beni di valore significativo individuati con il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
Tra tali beni rientrano, tra gli altri; infissi, caldaie, scale, montacarichi….
In buona sostanza si riprende il concetto espresso dalla Circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate, dove si evidenziava che tutti i componenti che possiedano una autonomia funzionale rispetto al bene di valore significativo possano essere inclusi nelle “prestazioni di servizi” e quindi assoggettati ad aliquota iva agevolata (10%).
A titolo di esempio possiamo pensare ad una maniglia di un infisso, si tratta di un prodotto funzionale all’infisso e quindi deve essere accorpato nei costi di “costruzione” dell’infisso (bene significativo – 22%), invece per una tapparella (così come gli scuri, persiane…) la funzionalità risulta essere autonoma e pertanto può essere assoggettata alle “prestazioni di servizio” (10%).
La legge definisce che, ai fini del calcolo esatto per l’applicazione dell’aliquota iva (in regime di IVA mista) si renda necessario indicare in fattura il costo dei beni di valore significativi ed il costo della manodopera (prestazione di servizi).
In ultimo, ma non meno importante, il comma 19 riporta la seguente frase:
“Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.”
… in buona sostanza vengono “sanate” tutte le situazioni difformi precedenti la data di entrata in vigore della presente Legge (1° Gennaio 2018)