Novità su Cessione dei crediti e scadenze Superbonus a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO “AIUTI” – ENERGIA, IMPRESE, INVESTIMENTI ED UCRAINA

Novità su Cessione dei crediti e scadenze Superbonus a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO “AIUTI” – ENERGIA, IMPRESE, INVESTIMENTI ED UCRAINA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 114 del 17 maggio 2022) il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50:

 

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”

 

Gli argomenti di nostro interesse sono riportati all’articolo 14, vediamo in dettaglio le novità introdotte:

 

Bonus edilizi e cessione del credito

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere, in ogni momento, i crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca che cede il credito o con la banca capogruppo.

Successivamente, i clienti professionali privati, non potranno cedere il credito acquisito ulteriormente.

Per tutti gli altri soggetti, resta valida la regola entrata in vigore il 1° maggio, cioè:

  • prima cessione libera;
  • seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni operanti in Italia).

Restano valide anche le restrizioni alla cessione frazionata.

Dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, è possibile cedere o compensare le singole annualità di cui il credito si compone, anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo.

 

Ora resta da attendere che il circuito bancario digerisca le nuove regole e riapra definitivamente all’acquisizione dei crediti fiscali maturati a seguito dell’applicazione dello sconto in fattura o per le cessioni dei crediti maturati a valle dell’esecuzione dei lavori incentivati.

 

Superbonus e unifamiliari

Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari dalle persone fisiche è possibile usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, a patto che siano realizzati il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Il Decreto ‘Aiuti’ specifica, inoltre, che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

 

 

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’articolo 14 del Decreto-Legge “Aiuti”:

 

Art. 14 Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

 

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 percento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;

  1. b) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole

«alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione»

sono sostituite dalle seguenti:

«alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà’ di ulteriore cessione»;

 

2) alla lettera b), le parole:

«alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione»

sono sostituite dalle seguenti:

«alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà’ di ulteriore cessione».

 

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