
Eco-bonus: Interventi a cavallo di due anni fiscali…
Come accade oramai da un decennio, gli incentivi fiscali, per Riqualificazione Energetica (Ecobonus 50%-65%) e quelli destinati alle Ristrutturazioni Edilizie (50%), sono stati prorogati di un ulteriore anno (fino al 31 Dicembre 2018).
Ci troviamo spesso a dover chiarire il meccanismo che regola l’erogazione degli incentivi e la corretta prassi da seguire per gli interventi a cavallo di due anni.
Per i soggetti privati che intendono usufruire degli incentivi vige il “principio di cassa” che prevede che l’incentivo venga riconosciuto in base alla data in cui sono state sostenute le spese per la realizzazione dell’intervento.
A titolo di esempio nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto una fattura con data 31 Dicembre 2017 ma abbia provveduto al pagamento solo nel 2018, tali spese saranno detraibili a partire dalla dichiarazione dei redditi 2018 (che si presenta nel 2019).
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ai fini della detrazione, non vale il principio di cassa (data del bonifico) ma la detrazione si applica in base al principio di competenza.
Pertanto per i titolari di reddito d’impresa la detrazione spetta nel periodo d’imposta in cui vengono ultimati i lavori e, quindi, imputate le relative spese sostenute. Per questi, quindi, il periodo d’imposta agevolato coincide con quello di ultimazione dell’intervento, a prescindere dalla data di effettuazione dei pagamenti.
A titolo di esempio nel caso in cui il soggetti titolari di reddito d’impresa abbia ricevuto una fattura di conclusione dei lavori con data 31 Dicembre 2017 ma abbia provveduto al pagamento solo nel 2018, tali spese saranno detraibili a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 (che si presenta nel 2018).
A livello di procedura di invio sul portale ENEA vanno tenute in considerazione le seguenti prassi:
Soggetti privati:
- lavori conclusi e pagati nel 2017 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2017 entro il 31 Marzo 2018 (90 giorni max dalla data di fine lavori o collaudo)
- lavori conclusi nel 2017 ma pagati, anche parzialmente, nel 2018 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2018 dal 01 Aprile 2018 (entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo)
- lavori conclusi nel 2018 ma con acconti pagati nel 2017 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2018 (operativo dal 1° Aprile 2018 e comunque entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo), le spese sostenute nel 2017 dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2017 (da presentare nel 2018), a tal proposito sarà sufficiente produrre una autocertificazione in cui si dichiara che i lavori non sono stati conclusi al 31 12 2018.
- lavori iniziati e conclusi e pagati interamente nel 2018 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2018 (operativo dal 1° Aprile 2018 e comunque entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo)
Soggetti titolari di reddito di impresa:
- lavori conclusi e pagati nel 2017 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2017 entro il 31 Marzo 2018 (90 giorni max dalla data di fine lavori o collaudo)
- lavori conclusi nel 2017 ma pagati, anche parzialmente, nel 2018 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2017 entro il 31 Marzo 2018 (90 giorni max dalla data di fine lavori o collaudo)
- lavori conclusi nel 2018 ma con acconti pagati nel 2017 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2018 (operativo dal 1° Aprile 2018 e comunque entro 90 giorni dalla data di fine lavori),
- lavori iniziati e conclusi e pagati interamente nel 2018 dovranno essere inserite sul portale ENEA 2018 (operativo dal 1° Aprile 2018 e comunque entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo)
Al fine di verificare la corretta applicazione e gestione delle richieste di incentivo si richiede “sempre” di fornire copia dei bonifici e delle fatture relativi all’intervento.
A disposizione per dubbi o chiarimenti si augura buon lavoro e buona giornata….