
04 Lug
Eco-bonus e Sisma-bonus 110% – Le novità approvate dalla commissione bilancio della Camera
in Generale
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Vediamo in sintesi quali modifiche sono state apportate dalla Commissione Bilancio della Camera che ha approvato il 3 Luglio una serie di emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020).
110% per le villette a schiera
Esteso il Superbonus alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera).
110% per le seconde case
Sarà possibile ottenere il Superbonus per interventi eseguiti su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e non ci sarà differenza tra prime e seconde case. L’opportunità spetta alle Persone Fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
110% per il terzo settore
Accedono al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore. Otterranno il Superbonus anche le associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
110%, esclusione per immobili di lusso
Le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9 saranno escluse dal superbonus.
110% per demolizione e ricostruzione
Il Superbonus viene riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Sismabonus, monitoraggio strutturale continuo
Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
110% per tetti inclinati
L’isolamento termico delle superfici opache inclinate viene ammesso al Superbonus, in precedenza si parlava solo di strutture orizzontali e verticali, pertanto, i lavori di coibentazione, potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.
110% per i collettori solari
Vengono inclusi anche gli impianti solari termici, oltre ai già presenti impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio.
110% teleriscaldamento in comuni montani
Esclusivamente per le singole unità immobiliari nei Comuni montani, sarà possibile accedere al Superbonus per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
110% per caldaie a biomassa
Esclusivamente per le singole unità immobiliari che ricadono in aree non metanizzate sarà possibile accedere al Superbonus per l’installazione di caldaie a biomassa appartenenti alla categoria “5 stelle” (Decreto 7 Novembre 2017, n. 186).
110% per gli immobili vincolati
Gli immobili vincolati, o quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile accedere al Superbonus con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
110% fino al 2022 per l’edilizia sociale
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale il Superbonus per la riqualificazione energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021.
110%, rimodulati i tetti di spesa
Isolamento termico, limiti di spesa per unità immobiliare:
€ 50.000 per gli edifici unifamiliari
€ 40.000 per i condomìni fino a otto unità immobiliari
€ 30.000 per quelli più grandi
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, limiti di spesa per unità immobiliare:
€ 20.000 per i condomìni fino a otto unità immobiliari
€ 15.000 per quelli più grandi
110%, Asseverazioni a fine lavori o a SAL
Le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
110%, congruità delle spese
La congruità delle spese dovrà essere aderente ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
110%, congruità delle spese
La congruità delle spese dovrà essere aderente ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
110% fotovoltaico, energia non autoconsumata
L’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. Per “energia autoconsumata” si ritiene equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili. Non chiarire questo passaggio, avrebbe potuto condurre al paradosso di incentivare maggiormente l’autoconsumo singolo anziché quello condiviso, ad esempio in condominio.Le comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non costituisce esercizio di attività commerciale abituale.
110% norme attuative entro il 18 agosto
Le regole attuative ed il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sarannoo emanati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione prevista entro il 18 luglio. Se per la conversione in legge e per l’adozione dei provvedimenti si utilizzerà tutto il tempo a disposizione, le regole operative per usufruire del Superbonus potrebbero arrivare entro il 18 agosto.
110% Sconto in fattura e cessione del credito
Viene precisato che, in ambito dell’applicazione dello sconto in fattura, il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Di fatti, il superbonus ha una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.
Viene inoltre soppresso il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110% è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.
Viene definito, inoltre, che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.
110% Cessione del credito a S.A.L.
Viene chiarito che la trasformazione della detrazione in credito di imposta avviene solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti.
Viene definito, inoltre, la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
110% deroga all’utilizzo dei crediti
L’utilizzo dei crediti ceduti viene esteso a tutti i soggetti, si prevede infatti una deroga all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010 che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
delega della comunicazione telematica
Il contribuente avrà la facoltà di avvalersi, per la comunicazione, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi all’opzione:
dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;
degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.
Lo staff di www.eco-bonus.it