
DL 11/2023 – Nuove disposizioni su Sconto in Fattura e Cessione dei Crediti
Gentile Cliente,
- Interventi NON in edilizia libera:
- se alla data del 16.02.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- Interventi in edilizia libera:
- se alla data del 16.02.2023 i lavori siano già iniziati (scarica il fac-simile dell’Autocertificazione che attesta la data di avvio dei lavori);
- se alla data del 16.02.2023 siano stati pagati acconti con bonifico parlante;
- se alla data del 16.02.2023 i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (scarica il fac-simile dell’Accordo Vincolante fornitore-cliente).
Se alla data del 16.02.2023 non sono stati versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Autocertificazione) resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attenzione: al momento, le banche acquisiscono crediti fiscali esclusivamente se la documentazione rispetta i requisiti dettati dal DL 11/2023, pertanto, anche in presenza di lavori in Edilizia Libera o di importo inferiore ai 10 mila euro, per i quali la normativa non prevede l’apposizione del visto fiscale, le banche richiedono comunque il Visto fiscale per poter acquisire i crediti fiscali.
REMISSIONE IN BONIS
Qualora, alla data del 31 Marzo 2023, non sia stata effettuata la comunicazione dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022, sarà possibile effettuare una comunicazione tardiva, previo pagamento di una sanzione di 250 euro per singolo intervento, nel rispetto dei requisiti indicati nella Circolare n. 33 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.