
D.L. 157 – Il punto della situazione al 14 Dicembre 2021
Decreto-legge 157/2021 “Antifrodi” – il punto della situazione al 14 Dicembre 2021
Gentile Lettore,
a partire dal 12 Novembre scorso sono cambiate le regole per l’accesso al meccanismo dello sconto in fattura e la cessione del credito nell’ambito dei bonus fiscali “minori” (Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate).
Non entreremo nel merito degli eventi che hanno scaturito questa presa di posizione “rigida” da parte del Legislatore, cercheremo invece di comprendere quale iter evolutivo si è palesato nel corso dell’ultimo mese e cioè dall’entrata in vigore del predetto Decreto.
Come noto, il nuovo Decreto prevede che, oltre alla documentazione classica necessaria per accedere alle varie forme di incentivazione, debbano essere rilasciati, a cura di soggetti abilitati, ulteriori due documenti:
- L’asseverazione di congruità delle spese
- Il Visto di conformità fiscale
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 Novembre 2021 e pertanto, dal giorno successivo, si rende necessario, per gli interventi (Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate) per i quali si prevede l’applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito, la redazione dei predetti nuovi documenti.
Nulla è invece cambiato per i contribuenti che utilizzeranno le varie forme di agevolazioni (50%, 65% e 90%) nella forma classica della detrazione fiscale e cioè recuperando tali somme, in dieci rate annuali, direttamente dalla propria dichiarazione dei redditi.
Tornando invece al meccanismo dello sconto in fattura, per gli interventi che alla data dell’11 Novembre risultino fatturati e pagati (con bonifico idoneo ad accedere agli incentivi), anche a valle dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il medesimo iter già in essere prima dell’entrata in vigore del nuovo D.L. 157/2021.
Discorso diverso invece va fatto sulla “cessione del credito”, per tali casi (il cliente paga l’intervento nel suo complesso e successivamente intende cedere il relativo credito fiscale alla propria banca, alle Poste Italiane o ad altro soggetto), non è sufficiente aver ricevuto e pagato le fatture relative agli interventi entro il giorno 11 di Novembre, ma dovrà anche essere stato già sottoscritto il contratto di cessione con la banca o le Poste entro la stessa data. In caso contrario si dovranno applicare le nuove regole previste dal D.L. 157/2021.
Cerchiamo ora di chiarire, per quanto di nostra conoscenza, gli aspetti rilevanti riguardo l’asseverazione di congruità delle spese ed il visto di conformità fiscale:
- Asseverazione di congruità delle spese:
è un documento che deve essere predisposto da un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra e/o Perito) in possesso di regolare polizza assicurativa professionale, anche su carta libera, specificando l’assunzione di responsabilità del tecnico sottoscrittore (Autocertificazione). Tale documento non deve attestare che l’intervento risulti conforme dal punto di vista tecnico (tale onere resta sempre in capo al soggetto richiedente), bensì limitarsi a verificare che i prezzi indicati nelle fatture di vendita dal fornitore e/o dall’installatore risultino pari o inferiori ai prezzi presenti sui prezziari regionali o sul DEI o, in difetto, all’analisi del prezzo (a cura del tecnico asseveratore) che tenga conto, tra le altre, anche del territorio in cui si esegue l’intervento (l’analisi del prezzo per due interventi “uguali” svolti a Palermo e a Milano molto probabilmente avrà due quotazioni diverse).
Inoltre, in base a quanto affermato dalla Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che, nell’ambito degli interventi che accedono all’ecobonus (interventi di riqualificazione energetica) è necessario utilizzare i riferimenti previsti dal Decreto 6 Agosto 2020 che, al punto 13.2 recita testualmente:
Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’”allegato I” al presente decreto.
Gli interventi che il Decreto 6 Agosto individua come “semplificati” e per i quali l’asseverazione (tecnica ed economica) non è richiesta sono:
- Interventi di sostituzione infissi e/o portoni di ingresso
- Interventi di installazione di chiusure oscuranti e/o schermature solari mobili
- Interventi di sostituzione di generatori di calore con potenzialità < a 100 kWt
- Interventi di installazione di impianti solari termici con superficie < a 20 mq
- Interventi di installazione di sistemi di building automation su impianti di potenzialità < a 100 kWt
Pertanto, nei casi sopra elencati ed a nostro parere, l’asseverazione della congruità dei prezzi potrà essere rilasciata facendo riferimento ai prezzi massimi previsti dal “famoso” Allegato I già utilizzato nell’ultimo anno per la verifica della congruità delle spese tramite apposita “Autodichiarazione” del fornitore e/o installatore e/o produttore dei beni installati.
Resta fermo l’obbligo, come richiesto dal D.L. 157/2021, che il documento in questione venga rilasciato da un professionista abilitato e non “banalmente” dal fornitore e/o installatore. Tale indicazione a molti potrebbe sembrare troppo stringente (o cautelativa) ma, proprio in virtù del fatto che ci troviamo in una situazione “transitoria”, in attesa che vengano definiti regole e procedure “blindate” da parte dei vari enti, il nostro consiglio è quello di mantenere una prudenzialità nell’approccio al nuovo decreto.
C’è anche da aggiungere che il nuovo Decreto, con forte probabilità, non vedrà mai la luce in versione autonoma ma bensì sarà inglobato dalla nuova legge di bilancio (2022) in uno specifico articolo di legge.
Pertanto, a stretto giro di pochi giorni dovremmo ottenere quei famosi “chiarimenti” che potranno permettere a tutti gli operatori del settore di muoversi adeguatamente nei meandri della norma evitando di assumersi (ognuno per la propria disciplina) responsabilità su aspetti non del tutto chiari e definitivi.
Passiamo ora ad analizzare il…
- Visto di conformità fiscale
Tale esercizio deve essere eseguito da un professionista abilitato:
- Commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e CAAF.
Il visto fiscale è già in uso per gli interventi che accedono al “Superbonus 110” e, per tali interventi, è già in uso una check-list documentale che guida il professionista alla verifica puntuale di tutte le condizioni che danno diritto all’accesso agli incentivi. Ad oggi non è ancora presente una check-list definitiva per i bonus “minori” ma, in base alla esperienza maturata sul Superbonus, riteniamo che i documenti di base da verificare siano:
- Fatture di vendita
- Bonifici “parlanti”
- Schede tecniche dei materiali installati
- Asseverazione della congruità delle spese con allegato il computo metrico con i prezzi massimi applicabili che dovranno risultare maggiori di quelli indicati in fattura
- Polizza assicurativa del tecnico asseveratore
- Modelli di autocertificazione rilasciati dal soggetto richiedente in cui attesta che ha pieno diritto ad accedere agli incentivi fiscali
- Ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal professionista che appone il Visto.
Analizziamo ora la questione relativa all’ammissione agli incentivi delle ulteriori spese a carico del contribuente per la redazione dell’Asseverazione e del Visto fiscale.
Alla data odierna nessun documento ufficiale garantisce che tali spese siano incentivabili nonostante si tratti a tutti gli effetti di nuovi obblighi (pertanto non una scelta del contribuente) e anche in virtù del fatto che da sempre le spese tecniche inerenti gli interventi sono state tacitamente ammesse ad incentivazione. Oltretutto proprio il Decreto 6 Agosto 2020, nello specifico all’articolo 5, prevede che le spese tecniche (professionali) siano incentivate.
Trattandosi di una questione spinosa, riteniamo si renda doverosa una presa di posizione definitiva da parte del legislatore per chiarire tale aspetto.
Considerazioni finali
La legge di bilancio 2022, stante le ultime notizie, prevederà la proroga degli incentivi previsti per i bonus “minori” e dei meccanismi di sconto in fattura e cessione dei crediti per i prossimi tre anni.
Inoltre, si paventa la possibilità che venga presentato in maniera concorde tra tutte le forze della maggioranza, un emendamento che pone un limite massimo di spesa (relativa all’intervento) al di sotto del quale non sarà più obbligatorio produrre i due nuovi documenti (asseverazione e visto).
Qualche giorno fa si ipotizzava un tetto di spesa di 15 mila euro, mentre nelle ultime ore si parla di un tetto massimo di 40 mila euro.
Chiaramente questa seconda ipotesi sbloccherebbe definitivamente la situazione in cui si trovano clienti e fornitori da oramai più di un mese.
In ultimo, ma non di minor importanza, verrà emanato, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. della legge di bilancio, un nuovo decreto (n.d.r. “Prezzi”) a cura del Ministero della Transizione Ecologica che fisserà i nuovi prezzi massimi di riferimento applicabili nell’ambito degli interventi relativi ai bonus “minori”.
Pertanto, entro il 30 di Gennaio si dovrebbe avere un quadro più delineato delle nuove procedure e delle nuove regole economiche.
Per concludere, vi lascio le mie considerazioni finali su come approcciare al nuovo percorso in questa fase transitoria;
“Systech Italia offrirà, come già avvenuto nel presente anno, un servizio integrato che parte dalla verifica di conformità tecnica/prestazionale e di congruità delle spese degli interventi, la successiva redazione e firma dell’asseverazione di congruità delle spese, l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito correlato del previsto visto fiscale a cura del ns. fiscalista. Ad oggi l’unico elemento spinoso è la definizione della congruità dei prezzi o meglio, il parametro da applicare per poter legittimare che la spesa sia conforme alle disposizioni normative. Ci siamo confrontati con molte figure professionali attive nel settore e, in accordo con il nostro gruppo interno di tecnici/progettisti, abbiamo definito un percorso ibrido che utilizzi parallelamente i massimali di spesa previsti dall’allegato I per la definizione dei costi di fornitura dei beni ed i parametri indicati dal listino DEI per la definizione dei costi relativi agli accessori, alla posa, al trasporto ed eventualmente al nolo di dispositivi atti alla realizzazione dell’opera. Nei prossimi giorni, al netto di eventuali nuove indicazioni da parte del legislatore, definiremo il perimetro entro il quale siamo in grado di gestire le varie pratiche incentivanti e organizzeremo dei webinar (riunioni on line) per esporvi la nostra procedura definitiva.”
Grazie per la lettura e buon lavoro
Mauro Ionata