
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016. La caratteristica peculiare (e, ovviamente, non unica) della categoria di interventi soggetti alla CILA è la natura residuale: la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).
Interventi sottoposti a CILA: quali sono?
- gli interventi di manutenzione straordinaria quali: i) sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso; ii) realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.; iii) consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione; iv) rifacimento di scale e rampe; v) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio; vi) realizzazione di recinti, muri di cinta e cancellate; vii) interventi finalizzati al risparmio energetico come la sostituzione di caldaie o termostufe a più alta efficienza;
- il restauro e risanamento conservativo leggero, ossia non riguardante parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato);
- i movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
- la realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura;
- la realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.