Circolare 43/2016 Agenzia delle Entrate

Circolare 43/2016 Agenzia delle Entrate

DETRAZIONI FISCALI 50% E 65%

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito a pagamenti eseguiti non
correttamente ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali
Con la Circolare n. 43/E del 18/11/16 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta
esecuzione dei pagamenti per poter accedere alle detrazioni fiscali per Risparmio energetico (65%) e
Ristrutturazione edilizia (50%).
Con un interpello da parte di un contribuente è stato chiesto se fosse possibile fruire dell’agevolazione
IRPEF di cui alla lett. d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR per l’acquisto di box auto da destinare a pertinenza della
propria abitazione nel caso in cui (come spesso accade in sede di rogito notarile) il prezzo di acquisto sia stato
pagato con assegno.
L’art. 16-bis del TUIR non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l’art. 1 comma 3 del
DM 41/98 prevede che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la
causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In base a quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto, la
detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti con modalità diverse.
Tale disposizione è stata finora interpretata restrittivamente dall’Agenzia delle Entrate, anche perché il
pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale è essenziale affinché le banche e le poste
possano applicare la ritenuta di acconto dell’8% ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010.
Con la Circolare 43 l’AdE rileva che tale preclusione all’incentivo può ritenersi superata anche nei casi in cui
non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della
norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
In definitiva si ha diritto ad accedere agli incentivi anche se il bonifico è incompleto e non è stato possibile
operare la ritenuta.
In questo caso è necessario che il beneficiario dell’accredito (es. l’impresa che ha eseguito i lavori di
ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse
nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Altro aspetto chiarito nella Circolare 43 è la possibilità di accedere all’incentivo anche per quelle spese che
sono state sostenute prima dell’acquisto dell’immobile. Fin ora l’AdE aveva concesso l’incentivo esclusivamente
laddove fosse stato almeno siglato un contratto preliminare, da oggi invece questo vincolo è stato rimosso.
In generale, quindi, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio
interamente ristrutturato (di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR) o di un immobile sul quale intende effettuare i
lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto
sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi (730 o UNICO, rileva la data di effettiva presentazione da parte del contribuente della
dichiarazione) siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Ad esempio; il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione
che ha sostenuto nel corso dell’anno 2016 per un immobile che acquista nel 2017, ad esempio il 20 Giugno 2017,
la cui dichiarazione dei redditi (relativa all’anno 2016) viene presentata il 15 settembre 2017.

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