
Chiarimenti ENEA sul Decreto “PREZZI” del M.I.T.E.
Gentile Cliente,
ENEA ha pubblicato un importante chiarimento in merito al DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” c.d. DECRETO PREZZI.
Ricordiamo che il decreto sarà in vigore a partire dal 16 Aprile 2022 ovvero, per i lavori per i quali la data di presentazione del titolo abilitativo (CILA, SCIA, etc) risulti successivo alla data del 15 Aprile 2022 ovvero, per gli interventi che non necessitano di alcun titolo (c.d. Edilizia libera) con data di fatturazione/pagamento successive al 15 Aprile 2022.
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Di seguito gli argomenti più rilevanti affrontati dalle nuove Faq ENEA:
Domanda 1): Quando è necessario redigere l’asseverazione di congruità dei costi?
Risposta 1): l’asseverazione è obbligatoria nei seguenti casi:
- interventi che accedono al c.d. Superbonus 110%, per tutte le casistiche (detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito);
- interventi che accedono ai c.d. bonus ordinari (Ecobonus, Bonus Casa, etc.) esclusivamente nei casi di opzione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti con l’esclusione degli interventi ricadenti in Edilizia Libera e di quelli per i quali è necessario aprire un titolo abilitativo ma la spesa complessiva è inferiore a 10 mila euro.
Domanda 2): Come devono essere interpretati i costi massimi individuati dall’Allegato A del Decreto Prezzi?
Risposta 2): i costi massimi indicati nell’Allegato A sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche:
- nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco
esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata…; - nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica
dell’impianto elettrico, etc.; - nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
- nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
- nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di
trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.; - nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo),
elettrico e di adduzione del combustibile, etc.; - nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o
aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.; - nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;
- nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa,
sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica
dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.; - nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.
I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i
costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.
Domanda 3): Come devono essere calcolati i costi che non sono richiamati nell’Allegato A (IVA, installazione, spese professionali…)
Risposta 3): Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari regionali o al listino DEI
Domanda 4): In mancanza di una voce di costo nel prezzario, è possibile per il tecnico abilitatopresentare il “nuovo prezzo”?
Risposta 4): Si, il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”). Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti
Domanda 5): Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?
Risposta 5): Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute si deve far riferimento:
- ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).
Conseguentemente, il DM costi massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle
spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.
Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi
comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (Domanda n. 2).
La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.
Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa
massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali (cfr.
Domanda n. 3) e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.).
Domanda 6): Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? Tale verifica è necessaria anche per gli interventi i cui beni sono ricompresi nell’Allegato A e la cui spesa complessiva è inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera?
Risposta 6): Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – solo quando applicabile – opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
Fonte ENEA: clicca QUI per visualizzare la pagina ENEA dedicata
Lo staff di Systech Italia – eco-bonus.it