Bonus 75% – Abbattimento Barriere Architettoniche

Bonus 75% – Abbattimento Barriere Architettoniche

Gentile Cliente,

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
In sostanza, fino al 31 Dicembre 2025, è possibile accedere al bonus 75% (recupero fiscale in 5 annualità) per la realizzazione di interventi volti all’abbattimento o superamento delle barriere architettoniche.
Di seguito troverà un approfondimento (F.A.Q.) che andremo ad aggiornare a mano a mano che saranno disponibili nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Domanda: quali sono i soggetti ammessi?

Risposta: Il bonus barriere architettoniche spetta a chiunque, sia privati cittadini che imprese.

 

Domanda: il soggetto richiedente deve possedere dei requisiti specifici?

Risposta: No, sono ammessi all’incentivo tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendano realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche.

 

Domanda: su quali tipologie di immobili è possibile beneficiare dell’incentivo?

Risposta: Il bonus è applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale (agenzia delle Entrate 456/2022), compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell’AdE, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), pertanto per riassumere, rientrano ad esempio: Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc.  Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, pertanto restano esclusi gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni. Inoltre, la detrazione non si applica nei casi di “Demolizione e ricostruzione”.

 

Domanda: quali sono gli interventi che danno diritto all’incentivazione?

Risposta: Sono diversi i lavori detraibili con il bonus barriere architettoniche al 75%: si va dagli ascensori, alla sostituzione di gradini con rampe, ma nella detrazione fiscale sono compresi anche interventi quali il rifacimento del bagno e la sostituzione delle finestre, a patto di rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Domanda: quando scade il bonus barriere architettoniche?

Risposta: L’incentivo è in vigore dal 1° Gennaio 2023 e scadrà il 31 Dicembre 2025.

 

Domanda: a quanto ammonta l’incentivo ottenibile?

Risposta: L’incentivo riconosciuto è pari al 75% delle spese sostenute e documentate, comprensive di IVA per le persone fisiche e su base imponibile per le persone giuridiche. Il recupero fiscale avviene in 5 rate annuali di pari importo dalla dichiarazione dei redditi IRES o IRPEF.

 

Domanda: è vero che per questi interventi è ancora applicabile lo sconto in fattura e/o la cessione dei crediti fiscali?

Risposta: Sì, ad oggi, gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, sono gli unici interventi che possono optare alternativamente per la detrazione diretta in 5 anni o per la cessione dei crediti fiscali. Gli installatori e/o esecutori di tali interventi possono applicare, in via opzionale, lo sconto diretto del 75% in fattura.

 

Domanda: esistono delle limitazioni economiche delle spese ammissibili al bonus 75%?

Risposta: Sì, il legislatore ha suddiviso gli importi massimi ottenibili a seconda dei casi:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Domanda: come devono essere predisposti i pagamenti per questi interventi?

Risposta: È necessario effettuare un bonifico per agevolazioni fiscali o “parlante”. In generale, non essendo previsto un bonifico specifico, occorre scegliere l’agevolazione Recupero del patrimonio edilizio articolo 16bis del DPR 917/1986. All’interno della causale è opportuno indicare anche il riferimento all’art. 119 ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

 

Domanda: qual è l’aliquota IVA da applicare per tali tipologie di interventi?

Risposta: il regime IVA applicabile agli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche è al 4%. Tale chiarimento arriva direttamente dallAgenzia delle Entrate, difatti il decreto IVA (dpr n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter) prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il fine ultimo dell’agevolazione, infatti, è quello dia favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.

Tuttavia, prosegue il Fisco, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario che le opere:

  • rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa di riferimento, ossia il decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996;
  • siano realizzate in base a un contratto di appalto.

Ne consegue che, se l’intervento prevede il superamento delle barriere architettoniche solo per alcuni manufatti, mentre i restanti manufatti non risultano rispondenti ai requisiti della normativa tecnica, per questi ultimi dovrà essere predisposta una contabilità separata (fatture e bonifici specifici) con l’applicazione dell’aliquota IVA più elevata (c.d. IVA “Mista”). 

 

Domanda: in caso di intervento di sostituzione infissi e contestuale applicazione del bonus barriere architettoniche, quali procedure devo seguire?

Risposta: La sostituzione di infissi esterni che prevede anche il superamento delle barriere architettoniche, rientra, nella stragrande maggioranza dei casi, anche in un contesto di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. A tal proposito si ricorda che in tale ambito risulta necessario inviare la specifica comunicazione ad ENEA (Scheda descrittiva intervento e ricevuta e-mail di invio). Inoltre, si rende necessario applicare ulteriormente la congruità dei costi definita dal Decreto 14 Febbraio 2022 (c.d. Decreto Prezzi M.I.T.E.), nello specifico i costi massimi definiti dall’”Allegato A”.

 

Domanda: in caso di intervento di sostituzione infissi e contestuale applicazione del bonus barriere architettoniche, in previsione dell’applicazione dello sconto in fattura e/o della cessione dei crediti. quali procedure devo seguire?

Risposta: Fermo restando le indicazioni fornite nella riposta precedente, si rende ulteriormente necessario ottenere il Visto di conformità fiscale e l’Asseverazione della congruità dei costi redatta da professionista abilitato che tenga conto del computo metrico sviluppato in aderenza ai prezziari regionali e/o al listino DEI ed alla successiva verifica dei massimali definiti dall’Allegato A del Decreto 14 Febbraio 2022 (c.d. Decreto Prezzi M.I.T.E.). Tali procedure sono esentate nel caso di:

  • Interventi che ricadono in edilizia libera e di qualsiasi importo
  • Interventi non in edilizia libera e di importo inferiore a 10 mila euro di spesa complessiva.

Nota bene: attualmente, a nostra conoscenza, gli istituti finanziari acquistano il credito fiscale solo in presenza del Visto di conformità fiscale e della documentazione tecnica che attesta la congruità dei costi. Pertanto, consigliamo di verificare con il proprio cessionario la tipologia di documentazione da produrre per poter cedere il credito fiscale derivante dall’applicazione dello sconto in fattura su interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Domanda: in che modo viene attestato che il lavoro rientra nel bonus barriere architettoniche 75%.

Risposta: è necessario che il cliente ottenga e conservi una relazione tecnica rilasciata da professionista abilitato che attesti la conformità degli interventi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Domanda: quali sono i requisiti da rispettare in caso di sostituzione infissi?

Risposta: in via generale le regole da seguire sono le seguenti:

  • le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili;
  • I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione;
  • Per quel che riguarda le porte di ingresso, la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm;
  • La luce netta delle altre porte interne e delle porte-finestre deve essere di almeno 75cm;
  • L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
  • Per le finestre, l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm.
  • Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
  • Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

Nota bene: le regioni possono andare in deroga alla normativa nazionale e prevedere requisiti maggiormente stringenti.

 

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