
Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
L’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive le prestazioni energetiche di un edificio, di un appartamento, di un negozio o di qualsiasi altra unità immobiliare. Il suo scopo è quello di dare un punteggio all’immobile in termini di isolamento e consumo del calore; può altresì prescrivere delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni. Ciò consente di valutare la convenienza dell’acquisto o dell’affitto e stabilire i costi che potrebbero derivare dai consumi del riscaldamento (e quindi i costi del combustibile utilizzato). L’APE è redatta da tecnici qualificati ed indipendenti come, ad esempio, ingegneri, architetti o geometri. Il professionista deve eseguire prima un sopralluogo obbligatorio nell’immobile oggetto di certificazione: in base ai risultati ottenuti, all’immobile viene attribuita una classe di merito (A4-A3-A2-A1-B-C-D-E-F-G) che ne sintetizza le prestazioni energetiche. La certificazione ha una validità di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio purché sull’immobile non siano effettuati interventi di ristrutturazione o interventi idonei a modificarne le prestazioni energetiche: in questo caso il documento va aggiornato. Inoltre, l’APE decade anche se gli impianti termici presenti nell’edificio non sono sottoposti ad adeguata manutenzione.
Quando è obbligatoria l’APE?
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (rogito, permuta, ecc.);
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica);
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio;
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico;
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Quando non è necessaria l’APE?
L’APE non è necessario, sia in caso di vendita che di affitto, se si tratta di:
- Fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 mq;
- Ruderi;
- Edifici industriali e artigianali privi di riscaldamento o climatizzazione;
- Edifici agricoli o rurali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- Box, cantine ed autorimesse;
- Parcheggi multipiano;
- Depositi;
- Luoghi di culto;
- Fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’agibilità al momento della compravendita.